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venerdė 30 luglio 2021 - 19:00
...presentato dal Novara Calcio 1908

Prot. n. 01075/2021

Decisione n. 60 Anno 2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE composta da Raffaele Squitieri - Presidente Stefano Varone - Relatore Ferruccio Auletta Barbara Marchetti Franco Massi - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2021, presentato, in data 19 luglio 2021, dalla società Novara Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa ed assistita dall'avv. Cesare Di Cintio e dall’avv. Federica Ferrari,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14 (C.F. 05114040586, P.I. 01357871001), in persona del Presidente p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

nonché nei confronti

di Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega PRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, pubblicata con il C.U. n. 15/A del 16 luglio 2021, che ha respinto il ricorso della società novarese alla Co.Vi.So.C. e non ha concesso la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.

Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 26 luglio 2021, i difensori della parte ricorrente – Novara Calcio S.p.A. - avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, nonché l’avv. Giancarlo Viglione, assistito dall’avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Stefano Varone

Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato in data 19 luglio 2021, il Novara Calcio S.p.A. ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio Federale FIGC, pubblicata il 16 luglio 2021, con C.U. n. 15/A, che ha respinto il ricorso della società novarese e non ha concesso la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al campionato di Serie C – Lega Pro - 2021/2022, nonchè di ogni atto presupposto.

Allegava in punto di fatto di avere presentato domanda di iscrizione al Campionato Lega Pro 2021/2022, inviando la documentazione richiesta, ma che, con decisione dell’8 luglio 2021 , la Co.Vi.So.C. rilevava il mancato rispetto dei criteri legali ed economici-finanziari previsti dalle Licenze Nazionali per alcune presunte inadempienze, e precisamente:

- omesso versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di novembre e dicembre 2020 nonchè di gennaio e febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Dall'istruttoria condotta, infatti, era emerso che la Società ha provveduto all'estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento è stata valutata irrituale e non consentita dal vigente ordinamento, oltre ad essere in parte tardiva, in quanto effettuata in data 29 e 30 giugno 2021, e, quindi, oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato al 28 giugno 2021; - omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le menzionate mensilità di novembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Anche in tal caso veniva contestato che la Società aveva provveduto all'estinzione dei debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Inoltre, il pagamento risultava in parte tardivo, in quanto effettuato in data 29 giugno 2021, e, quindi, oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (28 giugno 2021).

La Co.Vi.So.C. riteneva che, indipendentemente dalla qualificazione di eventuali accordi inter-partes, l'estinzione di debiti tributari e contributivi ad opera di soggetti terzi quale modalità alternativa all'adempimento da parte dell'obbligato non risultava consentita dal vigente ordinamento e, pertanto, i debiti erariali e contributivi non potevano essere ritenuti correttamente assolti alla data del 28 giugno 2021, costituente termine perentorio.

La società presentava ricorso avverso la decisione Co.Vi.So.C., ma il Consiglio Federale della FIGC lo respingeva.

Avverso tale delibera, il Novara presentava l’odierno ricorso, deducendo l’erroneità della decisione e la piena regolarità e tempestività dei pagamenti effettuati dalla Società, in primis in ragione del meccanismo di compensazione previsto dall’art. 8, comma 1, dello Statuto dei diritti dei contribuenti, escluso dalla legge 26 ottobre 2019, n. 124, nella sola ipotesi dell’accollo del debito da parte di un terzo, ben diversa da quella in questione, che invece configurerebbe una fattispecie surrogatoria. Sarebbe, cioè, proprio la diversa qualificazione giuridica dello strumento utilizzato dal Novara Calcio (surrogazione e non accollo) ad impedire di far scattare il divieto di compensazione invocato dalla Commissione di Vigilanza. Precisava, inoltre, che a scongiurare ogni dubbio in merito alla liceità dell’operazione posta in essere dalla società ricorrente vi erano proprio i modelli F24 già allegati alla domanda di iscrizione, che risulterebbero tutti quietanzati. Sotto il profilo della tempestività dei pagamenti, la ricorrente rilevava che le ritenute Irpef e i contributi Inps non erano stati versati entro il termine perentorio del 28 giugno previsto dalle Licenze Nazionali, in quanto il pagamento era stato disposto il 28 giugno, ma, successivamente, era stato rilevato un errore nell’invio della delega per “Errata indicazione periodo e o cod. tributo”, per cui era risultato necessario ripresentare il modello con il codice corretto, circostanza avvenuta nei giorni 29 e 30 giugno. A giudizio della Società, la correzione dei codici sarebbe intervenuta a ratificare un versamento che era già stato disposto il 28 giugno 2021.

Ha concluso la ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia adito, accertata la regolarità degli adempimenti, di annullare il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, pubblicato con C.U. n. 15/A il 16 luglio 2021 e, per l’effetto, di disporre l’ammissione della stessa al Campionato Serie C 2021/2022.

Per resistere a tale ricorso si è costituita in giudizio la FIGC, con memoria del 21 luglio 2021.

Con riferimento alla compensazione quale modalità di estinzione dei debiti, la Federazione deduceva che la stessa è ammissibile in caso di debiti e crediti riconducibili al medesimo soggetto, ma non già nel diverso caso in cui l’adempimento di debiti contributivi e fiscali sia effettuato impiegando in compensazione crediti tributari di soggetti diversi. Evidenziava, peraltro, che la qualificazione giuridica, quale surrogazione, prospettata dalla società, risultava erronea, non essendo ravvisabili né gli estremi di una surrogazione legale ai sensi dell’art. 1203 del Codice civile, nè un’ipotesi di surrogazione per volontà del creditore, anche in ragione del fatto che nè il Fisco nè l’INPS (soggetti creditori) anno mai dichiarato di surrogare nella propria posizione il soggetto terzo che ha effettuato il pagamento utilizzando propri crediti d’imposta. Parimenti, non sarebbe ipotizzabile una surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 del Codice civile, difettandone i presupposti. Rilevava, altresì, come, ai sensi dell’art. 17 comma 1, del D.lgs. 241/1997, “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge”. Tale divieto di compensazione con crediti di terzi sarebbe una regola generale e non limitata alla fattispecie dell’accollo. Con riferimento, poi, all’affermazione di parte ricorrente, secondo cui i modelli F24 già allegati alla domanda di iscrizione al Campionato Lega Pro, s.s. 2021/2022, risulterebbero tutti tempestivi e quietanzati, deduceva che la quietanza non atteneva al merito della regolarità dei versamenti, ma costituiva solo prova dell’invio di un modulo compilato. Rilevava, pertanto, che il pagamento risultava effettuato oltre il termine del 28 giugno 2021, considerato perentorio dalle norme del Sistema delle Licenze Nazionali.

Con memoria successivamente depositata, la Società ha ribadito e precisato i motivi di ricorso già esplicitati nell’atto introduttivo, insistendo per l’accoglimento della domanda.

Considerato in diritto

  • In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che la normativa di riferimento è rappresentata, in primo luogo, dall’art. 8 dello Statuto Federale, rubricato “Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche”, il quale prevede che “Il Consiglio Federale stabilisce i requisiti e criteri per l’ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio Federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell’UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari”. Il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico Serie C 2021/2022, di cui al C.U. n. 253/A, è stato, quindi, approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 21 maggio 2021. Tale sistema prevede, tra l’altro, al Titolo I, “Criteri legali ed economico-finanziari”, punto 11) e punto 13), che le società debbano “assolvere Pag 6 il pagamento (...) delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compresa, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo”, nonché alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Si tratta di verificare se gli adempimenti posti in essere dalla Società permettono di ritenere assolti i predetti obblighi, avendo la stessa utilizzato un meccanismo di compensazione con crediti fiscali di soggetti terzi. L’ampia discussione delle arti si è appuntata, in primo luogo, sulla qualificazione giuridica della fattispecie, che la ricorrente riconduce ad un’ipotesi di surrogazione. La qualificazione predetta risulterebbe strumentale ad escludere l’applicazione del divieto di accollo previsto dall’art. della L. 124/2019, in base al quale: “Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. 3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
In realtà, al di là dei dubbi sulla sussistenza di una fattispecie surrogatoria, ritiene il Collegio che la qualificazione non risulta comunque decisiva per la soluzione del caso di specie. Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione, alla quale si ritiene di aderire, la compensazione in materia tributaria “è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge” (Cass., 22 giugno 2021, n. 17836; analogamente, fra le tante, Cass, 26 gennaio 2021, n. 1668 e Cass., 23 aprile 2020, n. 8068). Secondo tale condivisibile giurisprudenza, tale principio non può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il cui ottavo comma prevede, infatti, che, “Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione…”. Tale disposizione conferma che la compensazione è possibile solo nei casi previsti dalla legge e fra questi non vi è un’ipotesi generale di compensazione realizzata avvalendosi di crediti tributari di terzi. Peraltro, con risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che la compensazione, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Ha aggiunto, a confutazione di una ulteriore argomentazione di parte ricorrente, secondo cui i modelli F2 già allegati alla domanda di iscrizione al campionato Lega Pro 2021/2022 risulterebbero tutti quietanzati e, pertanto, i pagamenti in compensazione risulterebbero regolari, che in realtà la quietanza non prova la regolarità nel merito degli specifici adempimenti, regolarità che per le ragioni sopra esposte è da escludere nel caso di specie.

  • Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la tardività dei pagamenti, non risulta fondato. Trattasi di aspetto che sarebbe idoneo, anche singolarmente considerato, a motivare l’esclusione disposta con i provvedimenti impugnati. Orbene, ritiene il Collegio che i pagamenti devono essere considerati come regolarmente effettuati solo nelle date del 29 e 30 giugno 2021 e, pertanto, oltre il termine del 28 giugno 2021, la cui perentorietà non è in discussione ed è stata evidenziata più volte da questo Collegio (ex plurimis, decisione n. 31 del 28 luglio 2016, ove si afferma che, “trattandosi di una procedura di tipo ammissivo regolata da una lex specialis, i termini perentori previsti dalle norme federali non possono essere per alcun motivo superati essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio tra gli aspiranti all’ammissione sia la puntuale formazione degli organici e l’esattezza della data di inizio del campionato”). D’altronde, nell’ambito delle disposizioni che regolano la fattispecie è escluso che possano rinvenirsi poteri di soccorso istruttorio o istituti di errore scusabile o di scarsa rilevanza dell’inadempimento. Sul punto, è possibile richiamare il Collegio di Garanzia, Sez. Unite, decisione n. 45/2018, ove, dopo aver premesso che “la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti", si chiarisce che, “trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato. Tale disciplina speciale, dunque, stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione (cfr., ex multis, Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 3/2009, decisione n. 10/2010; decisione n. 17/2011; decisione n. 18/2011; decisione n. 34/2014; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 60/2015; Collegio di Garanzia, I Sez., decisione n. 31/2016; Collegio di Garanzia, I Sez., decisione n. 38/2016; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 67/2017)”. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, d’altronde, la qualificazione del codice tributo e l’indicazione del periodo sono elementi qualificanti e necessari, non suscettibili di integrazione successiva, sicchè nel caso di specie si è in presenza di un’operazione di rinnovazione (che non retroagisce), e non già di una mera integrazione suscettibile di convalidare il precedente atto con effetti ex tunc.
In ragione della complessità della ricostruzione giuridica della fattispecie, la quale involge i limiti e la portata dell’articolo 8 dello statuto dei diritti del contribuente, che può essere stato (erroneamente) interpretato dalla Società come idoneo a consentire la compensazione, nonché in ragione del contegno della Società che, sia pure tardivamente, ha provveduto ai pagamenti tramite modelli F 24, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata. Così deciso, in data 26 luglio 2021.

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