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Utente:Lele79 08-04-25 - 08:29:48
Anche in caso di retrocessione è altamente improbabile la Sampdoria nel girone A.
Al contrario rischiamo di ritrovarci il Brescia
 
Utente:Lele79 08-04-25 - 08:26:37
@kalert
quando L'entella era nel girone A i gironi erano divisi diversamente da ora.
GIRONE A: centro-nord ovest + sardegna
GIRONE B: centro-nord est
GIRONE C: sud
 
Utente:Lele79 08-04-25 - 08:24:12
@redazione sito
speriamo dal 01.07
 
Utente:Redazione Sito 08-04-25 - 08:20:33
Che manchi la figura del DIRETTORE GENERALE è lampante e infatti arrivera'. O dal 1 luglio o dal 1 gennaio.
Figura che comunque arrivera'
 
Utente:kalert 08-04-25 - 07:59:44
Col lume della ragione sarà un' altra "bella" sfida... -3 a chiudere la stagione regolare dai un po' di pazienza (lo dico a me stesso)
 
Utente:simo80 08-04-25 - 07:49:59
Redazione tu hai ragione ma se le stronzate si accumulano si capisce che manca una figura che gestica una società professionistica...non è bello aprire siti e trovare il tuo nome sempre dentro per una stronzata e per una roba seria...tutto qua..ma evidentemente vietato dirlo...buona giornata
 
Utente:Redazione Sito 08-04-25 - 07:45:29
Se ci soffermiamo anche su ste stronz... il fegato non ci regge. È roba di maggio 2024 frutto del cambio proprietà del dicembre precedente.
 
Utente:FN 08-04-25 - 07:40:32
...conosco il Soccorso Alpino, il Pronto Soccorso, Soccorso A.C.I.....e altri ma il "Soccorso Istruttorio"....allora sono andato a leggere che cippa di mizzega è sto pronto istrttorio...in pratica na roba amm.va che ti consente di regolarizzare ceppe di mizzega di cartaccia.💙...e intanto ti fottono 5000 eu.Italia paese alla deriva.
 
Utente:simo80 08-04-25 - 07:38:19
Vale solo la maglia io mi merito chi??bhe mds per far stronzate ci ha messo qualche anno qua è la seconda in un anno...forse serve qualcuno in società che sappia di calcio AH NO NON SI PUÒ DIRE SE NO C E IL RISCHIO CHE QUALCUNO SI OFFENDA..

Qua se qualcuno merita pavanati sei tu caro VALE SOLO LA MAGLIA!!!
 
Utente:Alessandro1983 08-04-25 - 07:31:37
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferruccio BOVERI, Fabio Aldo BOVERI e della società NOVARA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Ferruccio BOVERI, in qualità di socio della BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l’autocertificazione attestante requisiti di onorabilità; nonché, in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante della società BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024, entro i termini del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie della società BF s.r.l. rilasciata in data 2 maggio 2024;

Fabio Aldo BOVERI, in qualità di Legale rappresentante della BF S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l’autocertificazione attestante requisiti di onorabilità, nonché una lettera di referenze bancarie rilasciata dal Banco Azzoaglio il 2 maggio 2024 a favore della BF s.r.l.;

NOVARA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

⋅ Sig. Ferruccio BOVERI,
⋅ Sig. Fabio Aldo BOVERI,
⋅ Società NOVARA F.C. S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo ALAGONA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ferruccio BOVERI,
⋅ 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio Aldo BOVERI,
⋅ € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.




 

 

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