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Utente:Capitan Matamoros | 18-03-25 - 19:14:59 |
Spero che a Calcagni e Da Graca che, in un momento così importante del campionato, non hanno niente di meglio da fare che cercarsi e beccarsi dei cartellini rossi, vengano appioppate da parte della Società delle multe non dico esemplari ma quantomeno adeguate alla gravità delle loro alzate d'ingegno. Così, anche per capire di che pasta è fatta la nostra dirigenza e se, per caso, esiste uno straccio di regolamento interno. | |
Utente:Marcolino | 18-03-25 - 18:59:40 |
...un bel modo x non prendersi responsabilità. Lui e l'altro sgomitino... | |
Utente:vecchiolupo | 18-03-25 - 18:27:59 |
Pero'al 50°minuto,sul 2-0,partita finita se l'e'cercata.Degna conclusione di un pomeriggio di m.... | |
Utente:marcomg | 18-03-25 - 18:18:39 |
4 giornate a Calcagni...tacci loro Guardo il lato positivo, quindi subito titolare quel campioncino di Di Munno... |
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Utente:tommaso_ | 18-03-25 - 18:11:35 |
fermo restando che l'articolo che citano prevede quello, queste altre squalifiche di 4 giornate: Il giudice sportivo di Serie C ha squalificato per 4 giornate l’allenatore della Vis Pesaro, Roberto Stellone, espulso ieri sera al Benelli nel match contro il Gubbio. Nel comunicato della Lega Pro si legge: “in quanto, a seguito di un richiamo proferiva una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro; dopo il provvedimento di espulsione entrava sul terreno di gioco avvicinandosi in maniera minacciosa all’Arbitro e proferendo nei suoi confronti ulteriori frasi irriguardose e offensive. Rientrava nuovamente sul terreno di gioco per la terza volta continuando a protestare e proferire frasi irriguardose; veniva poi allontanato da un dirigente della propria squadra; durante l’intervallo, entrava negli spogliatoi impartendo istruzioni tecniche alla propria squadra nonostante il provvedimento di espulsione”. Confermata al calciatore la squalifica per 4 giornate di gara "Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”. Nel referto di gara, l’arbitro ha così descritto la condotta del calciatore: “ (…) a fine partita mi diceva: 'non ci hai capito un cazzo', 'sei scandaloso'. Si allontanava rivolgendomi un applauso ironico. Notificato il provvedimento disciplinare, cercava di entrare in contatto con me per avere chiarimenti. Veniva portato via di peso dai dirigenti della sua società” Confermata al calciatore la squalifica per 4 giornate di gara "Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”. Si legge nel referto: "Al minuto 45 del 2 tempo ho richiamato l’attenzione del Direttore di gara per espellere dalla panchina il calciatore n. 27 … della società Mestre, precedentemente sostituito, perché a gioco fermo entrava sul terreno di gioco per qualche metro all’altezza della linea mediana e insultava il Direttore di gara con le seguenti parole: Coglione! Quando cazzo fischi! svegliati rincoglionito!”. Confermata al calciatore la squalifica per 4 giornate di gara “per avere spintonato diversi calciatori avversari e colpito uno di essi con uno schiaffo al volto”. Confermata la squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore “Per essere a gioco fermo entrato sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso rivolgendo espressione irriguardosa all’indirizzo di un A.A.”.…Ma che cazzo stai a fare tu?! Gli vuoi dare una mano all’arbitro che non sta capendo un cazzo!”. Confermata la squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara”.… che cazzo stai a fa’, non ci stai a capi’ un cazzo”. |
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Utente:nuares | 18-03-25 - 18:09:00 |
Ha ragione Nino 1921 Codroipo (NO) |
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Utente:tommaso_ | 18-03-25 - 18:04:26 |
ma che gli abbiamo fatto di male?? danno fastidio gli imprenditori di buona reputazione?? | |
Utente:cristiano | 18-03-25 - 18:02:34 |
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCAGNI RICCARDO (NOVARA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzandosi da terra stringeva i genitali dell’avversario, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la sua riprovevolezza, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere. |
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Utente:kalert | 18-03-25 - 17:54:05 |
Redazione @ ma davvero... | |
Utente:Redazione Sito | 18-03-25 - 17:51:55 |
4 giornate a Calcagni Hanno deciso di prenderci per il culo. Finiamo in fretta sta stagione che sono solo bestemmie #cheschifo |
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