Giudice Sportivo: ammenda di 1500 euro al Novara
martedė 19 marzo 2024 - 19:00
la motivazione
"per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per sette volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la particolare odiosità della condotta tenuta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)".
Redazione Forzanovara.net
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