1.2 La presentazione di lista non conforme alle disposizioni di cui  al par. 1.1 verrà, a tutti gli effetti, considerata come "mancato  deposito" e darà luogo all'irrogazione delle sanzioni previste al  successivo art. 2.
Art. 1 bis Lista Calciatori professionisti
1bis.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori  rispettivamente tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato dovranno  utilizzare quelli presenti nella "lista calciatori professionisti", il  cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale potranno  essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 22 calciatori il  cui status sia quello di calciatore professionista ex art. 28 NOIF.
1bis.2 Le società potranno indicare un solo calciatore professionista  (cd "giovane professionista") nato successivamente al 1 gennaio 2001,  da poter utilizzare nelle gare ufficiali di Campionato, senza che lo  stesso venga inserito tra i 22 calciatori di cui al punto 1 bis.1.
1bis.3 Qualora, nel corso della stagione sportiva 2020/2021,  una società sottoscriva "primi contratti di calciatori professionisti"  (ex art. 33 NOIF) con propri tesserati già giovani di serie, questi  ultimi potranno essere utilizzati nelle gare ufficiali di Campionato,  senza che vengano
 inseriti tra i 22 calciatori di cui al punto 1 bis.1.
1.bis.4 Le società che, alla data di pubblicazione del presente  comunicato, abbiano già depositato contratti con calciatori  professionisti, per la stagione 2020/2021, in numero superiore al limite  previsto al punto 1bis.1, potranno, in deroga ed esclusivamente per  tale stagione, inserire nella lista calciatori professionisti tutti i  calciatori di cui ai predetti contratti già depositati. Resta inteso  che, nell'ipotesi di inserimento in tale lista di nuovi calciatori
 professionisti con contratto depositato in data successiva alla  pubblicazione del presente comunicato, la società non potrà usufruire  della deroga e troverà applicazione la limitazione numerica di cui al  punto 1bis.1.
1bis.5 La presentazione di lista calciatori professionisti non  conforme alle disposizioni di cui al presente paragrafo 1bis verrà, a  tutti gli effetti, considerata come "mancato deposito" e darà luogo  all'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 2.
 
 Art. 2 Sanzioni
 2.1 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione di una o più  disposizioni previste dagli articoli 1 e 1bis, ovvero nel caso in cui  una Società utilizzi in gare ufficiali di Campionato uno o più giocatori  tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di  Serie A e B non inseriti nella Lista o uno o più giocatori non inseriti  nella lista calciatori professionisti, dopo aver concesso un termine di  5 giorni per eventuali difese, disporrà le seguenti sanzioni:
a) decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione delle  risorse, da suddividersi in base ai criteri di cui al par. 4, in caso di  mancato deposito della Lista e della lista calciatori professionisti in  data antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di  Campionato della stagione sportiva; qualora il deposito venga effettuato  tardivamente, la società sportiva dovrà altresì corrispondere una  sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito;
b) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore tesserato a  titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B o  da Federazione estera, non inserito nella Lista, o uno o più giocatori  non inseriti nella lista calciatori professionisti in gare ufficiali di  Campionato e tale violazione avvenga entro l'ultima giornata del girone  di andata, la sanzione sarà pari a € 10.000,00 per ogni calciatore  "fuori lista" utilizzato in una partita o frazione di essa;
c) nel caso di reiterazione della precedente violazione, cioè quando  una Società utilizzi un giocatore tesserato a titolo di cessione o  trasferimento temporaneo da società di Serie A e B o da Federazione  estera, non inserito nella Lista, o uno o più giocatori non inseriti  nella lista calciatori professionisti in gare ufficiali di Campionato e  tale violazione avvenga entro l'ultima giornata del girone di andata, la  sanzione sarà pari a € 20.000.00 per ogni calciatore "fuori lista"  utilizzato in una partita o frazione di essa;
d) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore tesserato a  titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B  o da Federazione estera, non inserito nella  Lista, o uno o più  giocatori non inseriti nella lista calciatori professionisti in gare  ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga per la terza volta  nella medesima stagione sportiva o in una giornata del girone di ritorno  o nel corso dei play-off e play-out del Campionato, la Società  inadempiente sarà esclusa dalla ripartizione dei corrispettivi da  suddividersi in base al paragrafo 4 ed alla stessa verrà irrogata una  sanzione di € 50.000,00 per l'utilizzo di ogni calciatore fuori lista  per ogni partita;
e) le sanzioni previste ai punti b, c, d saranno cumulativamente  irrogate anche nel caso di mancato deposito della lista calciatori  professionisti e della Lista; in tale ultima ipotesi, infatti, tutti i  calciatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da  società di Serie A e B o da Federazione estera utilizzati in una gara di  Campionato verranno considerati "fuori lista".
2.2 Gli importi di cui alle sanzioni irrogate saranno di competenza  della Lega Pro; l'esclusione dalla ripartizione dei corrispettivi di cui  al par. 4 determinerà l'incremento della c.d. "quota minuto" a favore  di tutte le altre società associate.
Art. 3 Variazioni liste ed efficacia
3.1 Le Liste possono essere variate solo durante i periodi di  campagna trasferimenti previsti dalle disposizioni federali. Fanno  eccezione le sole ipotesi disciplinate ai successivi articoli 3.3, 3.4  e, esclusivamente per la "lista calciatori professionisti", quelle  disciplinate agli articoli 3.5 e 3.6.
3.2 Alla data di chiusura di ciascun periodo di campagna  trasferimenti le Liste diventano definitive e non più soggette a  variazioni, salve le ipotesi previste ai successivi art. 3.3, 3.4 e,  esclusivamente per Ia "lista calciatori professionisti", quelle previste  agli articoli 3.5 e 3.6, fino all'apertura del successivo periodo di  campagna trasferimenti.
3.3 Le Liste incomplete possono essere integrate, sino al massimo  numero consentito, anche al di fuori dei periodi dei trasferimenti,  esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o  dell'inserimento di calciatori già tesserati per la società ed  inizialmente esclusi dalle Liste.
3.4 Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul  tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi  momento nelle Liste un calciatore con cui sia intervenuta una  risoluzione di contratto - consensuale o per inadempimento - con un  altro calciatore già tesserato per la medesima società.
3.5 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella "lista  calciatori professionisti", nel rispetto delle norme generali sui  trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono  sostituire in qualsiasi momento nella lista depositata un portiere con  un altro portiere.
3.6 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella  "lista calciatori professionisti", nel rispetto delle norme generali sui  trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono  eccezionalmente effettuare, nell'arco dell'intera stagione sportiva, una  sola sostituzione di un calciatore inserito in lista depositata con un  altro calciatore, anche al di fuori dei periodi di campagna  trasferimenti.
3.7 Affinché le variazioni delle Liste, intervenute durante o fuori  dai periodi di trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere  sottoscritte dal legale rappresentante e notificate alla Lega mediante  comunicazione a mezzo pec segreteria-legapro@legalmail.it, da inviarsi  prima dell'inizio della gara, con successiva consegna di copia della  medesima comunicazione al delegato di gara della Lega. In difetto di  notifica preliminare e/o di
 successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il  calciatore inserito ed utilizzato in gara ufficiale verrà considerato,  anche agli effetti di cui all'art. 2, "fuori lista".
Art. 4 Ripartizione risorse e criteri di calcolo del "minutaggio"
4.1 Premesso che ai sensi dell'art. 22 D. Lgs 9/2008 (Legge  Melandri), per come novato dalla L. n. 225/2016, "L'organizzatore delle  competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota del 10  per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i  contratti stipulati per commercializzazione dei diritti di cui all'art.  3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle  società, per la formazione e per l'utilizzo dei calciatori convocabili  per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il  sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo  dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della  Federazione Italiana Giuoco Calcio" e che, alla luce del dettato  normativo, il minutaggio è da annoverarsi nell'ambito della voce "per la  formazione e per l'utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre  nazionali giovanili italiane maschili e femminili", le risorse del  minutaggio verranno ripartite in ottemperanza alle disposizioni di Legge  e al Regolamento del Fondo di Mutualità FIGC, nonché in base alla  percentuale che l'Assemblea di Lega Pro riserverà alla sopra specificata  voce dei costi spesabili.
4.2 Gli importi che verranno destinati all'impiego dei giovani  calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte  le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono  rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio:
a) per ciascuna gara di Campionato Serie C sarà determinato il  minutaggio di ogni società solo in caso di superamento della soglia  minima di 270 minuti giocati e fino alla soglia massima di 450 minuti  giocati complessivamente da parte di:
 ^ calciatori della stessa, tesserati con status 04 e 09 e nati successivamente al 1 gennaio 1999;
 ^ due calciatori della stessa tesserati con status 04 o 09, nati successivamente al 1 gennaio 1998:
 
 - nel caso non venga superata la soglia minima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 0 minuti giocati;
 - nel caso venga superata la soglia massima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 450 minuti giocati.
Per ogni calciatore verranno presi in considerazione un massimo di 90  minuti giocati per ogni gara. Il risultato dei minuti giocati (min 271,  max 450) verrà ponderato prendendo in considerazione i calciatori per i  quali possano essere applicati i coefficienti previsti agli artt. 4.3,  4.4 e 4.5 più favorevoli per la società;
b) ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria, alla 7a, alla 14a,  alla 21a, alla 28a e alla 35a giornata e successivamente erogata; non  verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36a alla 38a  giornata, pur rimanendo operante la normativa di cui agli artt. 1, 2, 3;
c) al termine della regular season si procederà al conteggio finale  con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni e/o addebiti a  conguaglio;
 d) dette quote saranno calcolate in base all'effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato attraverso:
 " computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club;
 " individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un "quoziente giovani" per minuto giocato;
 " assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;
e) incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria  del campionato diretta (+10%) e decremento in caso di retrocessione  diretta (-20%);
f) al termine del girone d'andata è previsto un ulteriore decremento  del quoziente giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate  sino a quel momento, per l'ultima classificata qualora il distacco dalla  penultima classificata sia superiore agli 8 punti;
g) al termine del girone d'andata è altresì previsto un decremento  del quoziente-giovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate  sino a quel momento, per la penultima classificata qualora il distacco  dalla terzultima classificata sia superiore agli 8 punti; in tal caso è  applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto e), un  decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal  distacco dalla penultima classificata;
h) al termine della stagione regolare è previsto un ulteriore  decremento del quoziente giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare  disputate nel girone di ritorno, per l'ultima classificata qualora il  distacco dalla penultima classificata sia superiore ai 10 punti;
i) al termine della stagione regolare è altresì previsto un  decremento del quozientegiovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare  disputate nel girone di ritorno, per la penultima classificata qualora  il distacco dalla terzultima classificata sia superiore ai 10 punti; in  tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al  punto g), un decremento del quozientegiovani pari al 30%  indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata;
4.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:
 " 0,50 classe di età 1998;
 " 0,80 classe di età 1999;
 " 1,00 classe di età 2000;
 " 1,20 classe di età 2001;
 " 1,40 classe di età 2002 e seguenti;
4.4 La quota, determinata ai sensi dell'art. 4.3, verrà incrementata  del 150% per i giovani calciatori provenienti dal proprio settore  giovanile (Berretti, Under 17, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovanissimi  Prov/Reg, Esordienti), con un tesseramento non inferiore a tre stagioni  sportive anche non consecutive. Ai fini del computo delle tre stagioni  sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche  quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad  altro club; per stagione sportiva, ai fini della presente disposizione  regolamentare, il tesseramento nell'annualità sportiva deve essere  mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi.
Per i calciatori delle classi di età 2001 e seguenti la quota,  determinata ai sensi dell'art. 4.3, verrà incrementata del 150% per i  giovani calciatori provenienti dal proprio settore giovanile (Berretti,  Under 17, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovanissimi Prov/Reg,  Esordienti), con un tesseramento non inferiore a due stagioni sportive  anche non consecutive. Ai fini del computo delle due stagioni sportive  (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in  cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club;  per stagione sportiva, ai fini della presente disposizione  regolamentare, il tesseramento nell'annualità sportiva deve essere  mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque
 mesi.
4.5 La quota, determinata ai sensi dell'art. 4.3, verrà incrementata  del 30% per i giovani calciatori tesserati, anche nel corso della  stagione sportiva di riferimento, a titolo definitivo. Tale incremento  non verrà applicato qualora la quota venga già incrementata ai sensi  dell'art.
 
 4.6 Ai fini del calcolo del "minutaggio" possono rientrare nel relativo  computo anche le prestazioni sportive rese dai calciatori inseriti nella  "lista calciatori temporanei" di cui all'art. 1.1, a condizione che  siano in possesso dei requisiti anagrafici ed il cui tesseramento sia:
A) a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di  Serie A e B a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto  un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, non sottoposto a  condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso  annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30%  corrispondente al costo azienda.
Qualora nel contratto del calciatore sia prevista una parte variabile  del compenso, dovrà essere altresì previsto un premio e/o indennizzo in  favore della cessionaria, anche sottoposto a condizioni, di importo  pari o superiore a tale parte variabile. Non verranno considerati ai  fini del calcolo del "minutaggio" quei calciatori, in possesso dei  requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o  trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B, ma per i  quali sia previsto un premio e/o indennizzo in favore della società di  Serie A e B.
B) a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da società  di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia contestualmente  previsto un premio e/o indennizzo non sottoposto a condizioni di sorta,  di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della  cessione o del trasferimento e dell'ammontare del compenso lordo fisso  annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30%  corrispondente al costo azienda. Qualora nel contratto del calciatore  sia prevista una parte variabile del compenso, dovrà  essere altresì  previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, anche  sottoposto a condizioni, di importo pari o superiore a tale parte  variabile.
4.7 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente  normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed  interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle  società una corretta applicazione della stessa.